marzo 13, 2018 News Nessun commento

Con Decreto del 1 febbraio 2018 il Ministero dell’Ambiente detta le modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Previsto dalla Legge n.124/2017 riguarda chi esercita attività di raccolta e trasporto e implica semplificazioni per le modalità di tenuta di diffusione e conservazione del Formulario di identificazione nel caso di raccolta presso più produttori/detentori (vedi in allegato A).

Campo di applicazione
Il DM 1 febraio 2018 si applica (art. 2 del DM 1/2/2018) ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali e ai soggetti iscritti all’Albo secondo le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Detta modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e definisce le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti (art. 193 del D.L.gs. n.152/2006), nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo. Inoltre, indica modalità semplificate anche relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del Codice Ambiente (si veda, art. 1 del DM 1/2/2018).
Espressamente previsto, seppure con ritardo, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il decreto verrà poi seguito da un provvedimento specifico del Comitato gestori ambientali che (entro 30 giorni) dovrà individuare le modalità semplificate d’iscrizione per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità semplificate.

Semplificazione del documento di trasporto
Ai sensi dell’art. 3 del DM 1/2/2018 nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, i rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi saranno accompagnati dal formulario di identificazione conforme al modello di cui all’allegato «A» del Decreto. L’attività di raccolta, si specifica nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio. All’Allegato «B» sono invece riportate le modalità di compilazione del formulario e dell’annotazione nei registri di carico e scarico.
In base al comma 3, il trasportatore emette 4 copie del formulario e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie: una resta all’ultimo produttore o detentore e le altre tre vengono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono poi controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. All’interno del formulario ciascun produttore o detentore riporta, nell’ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo.
Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest’ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all’ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti.

Obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico
All’art. 4 il DM 1/2/2018 si stabilisce che per adempiere all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo, dovranno conservare i formulari di identificazione rifiuti per cinque anni.
Una previsione finale per quelle associazioni di volontariato e enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana: dovranno operare d’intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, che individuerà apposite modalità per la temporanea iscrizione dei loro veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l’autotrasporto di cose.
Si intende “occasionale” l’attività svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive.

Riferimenti normativi:
DECRETO 1 febbraio 2018 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
(GU n.32 del 8-2-2018)

Scritto da Ecorottami